LA SURROGA nelle polizze di Responsabilità Civile Professionale

Il “diritto di surrogazione” previsto dall’art. 1916 del Codice Civile è il diritto dell’assicuratore di agire nei confronti del responsabile di un danno per recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento.

Ecco un esempio.

Uno studio è stato incaricato di svolgere tutte le prestazioni necessarie a ristrutturare un’abitazione ed ha subappaltato l’acustica. Se la costruzione non sarà isolata acusticamente come previsto dalla normativa vigente, il danneggiato contesterà l’errore allo studio la cui assicurazione pagherà il danno. Successivamente l’assicurazione stessa contesterà l’errore all’impresa e al professionista acustico i quali dovranno aprire il sinistro con le proprie assicurazioni.

L’Art. 1916 recita: 

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

I presupposti per l’esercizio del diritto di surroga da parte dell’assicuratore sono pertanto:

  • pagamento del risarcimento da parte dell’assicuratore,
  • esistenza di un terzo responsabile nei confronti dell’assicurato, cioè esistenza di una persona/impresa/ente che ha causato, almeno in parte, il danno,
  • il danno non sia imputabile ai figli, al coniuge, agli affini, affiliati, parenti, ascendenti che convivono stabilmente con l’assicurato (ad eccezione delle ipotesi di dolo).

Come funziona in concreto il meccanismo della surrogazione?

Nel caso in cui l'assicuratore risarcisca un danno (situazione da non dare per scontata perché a tutt’oggi vengono proposte polizze assolutamente inadeguate alle esigenze di un professionista tecnico), l'assicuratore stesso acquisisce tutti i diritti dell'assicurato, tra cui quello di chiedere a eventuali terzi responsabili il risarcimento del danno pagato al danneggiato, come visto nel precedente esempio.

L’assicurato dovrà pertanto fornire all'assicuratore la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari per consentirgli di esercitare tali diritti.

Si evidenzia infine che l’assicurato non può opporsi alla volontà dell’assicuratore di chiedere a terzi responsabili (ad esempio un Collaboratore a partita Iva) il risarcimento del danno che ha subito, cioè il pagamento del danno, perché la surroga è un diritto dell’assicuratore.

Chi sono i "terzi responsabili" nei confronti dei quali opera la surrogazione dell'assicuratore?

E’ un terzo responsabile chiunque non sia contemplato nella definizione di “assicurato” e abbia una responsabilità nel danno.

Ad esempio la polizza RC professionale di ARCH prevede le seguenti definizioni.

Assicurato: il Contraente ed i suoi Collaboratori. In caso di associazione professionale o di studio associato o di società, per Assicurati si intendono anche i partner, i professionisti associati e tutti i soci, passati, presenti e futuri, esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’associazione professionale o dello studio associato o della società.

Collaboratore: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’Assicurato, ivi incluso il dipendente, praticante, apprendista, stagista, tirocinante nello svolgimento dell’attività professionale indicata nella Scheda di polizza e di cui l’Assicurato stesso debba rispondere.

L’assicuratore (ARCH) non può pertanto rivalersi nei confronti dei soci di uno studio/società, mentre si potrà rivalere nei confronti di altri professionisti (ivi inclusi i così detti “Collaboratori a partita Iva” di cui si parlerà approfonditamente in una altro articolo), sull’impresa ed anche sul cliente dell’assicurato. 

Questo meccanismo potrebbe quindi essere spiacevole per l’assicurato che si avvale della collaborazione di Colleghi/amici per lo svolgimento delle prestazioni professionali di cui viene incaricato perché non potrà opporsi al diritto della sua compagnia di assicurazione di chiedere loro i danni.

Per completezza evidenziamo che il 2° comma dell’Art.1916 CC sancisce che il diritto di surroga non può essere esercitato “se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici”, cioè dai dipendenti, salvo nel caso in cui l’assicurazione dimostri il dolo.

Il suddetto elenco non può essere ridotto, mentre può essere ampliato dalle condizioni di polizza, oppure su esplicita richiesta dell’assicurato. L’assicuratore può difatti rinunciare al diritto riconosciutogli dall’art. 1916 C.C., ma tale deroga al contratto assicurativo può comportare la richiesta di un premio aggiuntivo perché, di fatto, l’assicuratore ha un aumento di rischio.

A cosa serve la surrogazione dell’assicurazione ?

La surrogazione dell’assicuratore ha un triplice scopo:

  • evitare l’arricchimento dell’assicurato, il quale deriverebbe dalla possibilità di cumulare l’indennizzo dell’assicurazione e il risarcimento diretto al responsabile del danno,
  • evitare l’arricchimento del responsabile del danno, il quale beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal professionista,
  • consentire all’assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri e, di conseguenza, i premi applicati per le categorie di rischi omogenei.

Inoltre la surrogazione potrebbe - e dovrebbe - contribuire alla riduzione del premio dell’assicurato nel caso in cui subappaltasse una prestazione ad un professionista idoneamente assicurato.

Esempio.

L’assicurato viene incaricato di coordinare tutti i professionisti coinvolti nella realizzazione di un’opera e non svolge nessuna prestazione professionale.

Se la sua assicurazione, per calcolare il premio congruo rispetto al rischio assunto, potesse considerare di essere risarcita dalle assicurazioni dei professionisti coordinati, determinerebbe solo i costi di gestione dei sinistri ed eventuali costi legali, ma non i risarcimenti. Il premio dell’assicurato sarebbe quindi molto più basso, nell’ipotesi in cui i professionisti coordinati abbiano polizze idonee.

Purtroppo l’obbligo di polizza idonea di cui gli ordini dovrebbero essere garanti dal 2013 è ancora un’utopia.

Cosa deve fare concretamente l’assicurato per preservare la rivalsa dell’assicuratore ?

Si evidenzia preliminarmente che è l’assicuratore a dover provare che la condotta dell’assicurato gli ha cagionato un pregiudizio reale, e non solo potenziale, al diritto di rivalsa. 

Cosa debba fare (o non fare) concretamente l’assicurato dipende dalla specifica situazione, che consigliamo di sottoporre ad un consulente assicurativo specializzato per i professionisti tecnici.

Raccomandazione importante

Per la stipula delle polizze professionali è preferibile affidarsi ad un consulente assicurativo il quale, oltre ad individuare la polizza più adatta alle specifiche esigenze del professionista, sappia anche fornirgli tutte le indicazioni necessarie a garantire l’operatività dell’assicurazione.

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CRISTINA MARSETTI (c.marsetti@allins.it)

Ingegnere, broker e consulente assicurativo                              

FRANCESCO NASTASI (f.nastasi@allins.it)

Ingegnere e consulente assicurativo