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Le trappole del questionario online dell'RC Professionale in convenzione Inarcassa

La Polizza RC professionale in convenzione di Inarcassa offre certamente i vantaggi e punti di forza pubblicizzati, ma vale la pena evidenziare alcuni aspetti che ogni ingegnere ed architetto interessato alla stipula della polizza dovrebbe conoscere e ben comprendere per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese in caso di sinistro.
Per stipulare qualsiasi polizza RC professionale è necessario rispondere alle domande di un questionario che, in caso di stipula, diviene parte integrante della polizza.
Per stipulare la Polizza in convenzione, però, detto questionario va compilato online, senza l'assistenza di un intermediario esperto.
Poiché eventuali risposte errate possono comportare il rigetto dei sinistri è necessario prestare la massima attenzione alla riposta che si fornisce ad ogni domanda.
Cosa prevede il questionario online della polizza RC professionale in convenzione ?
In particolare il questionario prevede che l’assicurando ad un certo punto scelga una delle due seguenti dichiarazioni:
- il contratto proposto è conforme alle mie esigenze assicurative, oppure
- sono stato informato dall'intermediario dei principali motivi, per i quali sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle mie esigenze assicurative.
È chiaro che l’assicurando, che è un professionista tecnico ingegnere o architetto e per lo più non dispone delle conoscenze per poter utilmente valutare la conformità della polizza, non sarebbe spontaneamente portato a scegliere la prima opzione.
Ma del resto non è nemmeno messo nelle condizioni di scegliere la seconda opzione, dal momento che di fatto non è stato informato degli eventuali motivi per cui la polizza potrebbe non essere adeguata alle sue esigenze.
Cosa prevede la normativa dell’intermediazione assicurativa?
In verità la normativa dell’intermediazione assicurativa (Art.52 Reg. IVASS N. 5/2006) prevede l’esatto contrario di ciò che è previsto nel questionario online della polizza in Convenzione Inarcassa e cioè che sia l'intermediario a valutare, sulla base delle risposte dell'assicurando, l'adeguatezza della polizza che gli sta proponendo e non invece che sia l'assicurando a dichiarare che la polizza "gli si addice" ... il che, se mi è permesso, rappresenta una differenza di non poco conto, sia dal punto di vista formale che sostanziale. La normativa prevede inoltre che l’intermediario informi, per iscritto, il professionista/assicurato degli eventuali motivi di inadeguatezza del contratto assicurativo proposto, dopodiché l'assicurato, correttamente informato, potrà decidere se proseguire nella stipula della polizza o ricercare altra polizza che meglio si adegui alla sua situazione.
La sopradetta incombenza a carico dell'intermediario è stata ulteriormente accentuata dall’art. n. 58 del Reg. IVASS n. 40/2018 - che ha sostituito l’Art.52 Reg. IVASS N. 5/2006 - che prevede addirittura l’obbligo a carico dell’intermediario di far controfirmare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto, la dichiarazione dell'intermediario stesso in merito alle eventuali incoerenze della polizza. Ciò, per l'appunto, affinché il cliente sia ben consapevole di ciò che sta acquistando e possa così decidere di cercare eventualmente un’altra polizza che lo tuteli meglio.
Cosa prevede Assigeco nella documentazione contrattuale?
In effetti Assigeco riporta correttamente, nell’allegato 3 alla polizza RC professionale proposta, gli obblighi degli intermediari previsti dall’IVASS e cioè che l’intermediario deve:
- fornire al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
Tuttavia il questionario online pare impostato in modo differente da come Assigeco stessa scrive si debba fare.
Per inciso, la normativa di settore parlava precedentemente di adeguatezza, mentre ora parla di coerenza, ma mai ha parlato di conformità, come nella prima delle due alternative fornite dal questionario online, ma questo è un dettaglio.
Cosa ha previsto l’IVASS per tutelare i cittadini rispetto alla stipula di polizze non rispondenti alle esigenze?
In ogni caso l’aspetto fondamentale che andrebbe tenuto ben presente nella stipula di qualunque polizza è che l’IVASS, l’organo di controllo del settore assicurativo che ha l'espressa finalità di tutelare il cittadino, ha previsto, senza eccezioni, che l’intermediario debba informare il cliente in merito alle incoerenze della polizza proposta rispetto alle esigenze del cliente stesso.
Vorrei far notare l’impostazione decisamente astuta dell'IVASS nell'indirizzare la normativa di settore nel senso della massima garanzia e tutela del cittadino, che non è in genere di per sé in grado di rilevare autonomamente le criticità di una polizza e potrebbe di conseguenza comperare prodotti che non rispondono realmente alle proprie aspettative ... senza nemmeno rendersene conto o, peggio ancora, rendendosene conto troppo tardi, in punto di sinistro.
D'altra parte se l’intermediario non evidenzia al proprio cliente le incoerenze della polizza (...magari perché non ne è in grado, oppure perché teme che indicandole potrebbe perdere il cliente, o per qualunque altro motivo) significa di fatto che ritiene la polizza coerente alle esigenze del cliente e deve essere consapevole che di questa sua valutazione risponderà professionalmente.
Gli intermediari, difatti, sono dei professionisti e pertanto, ai sensi dell’art. 1176 CC, rispondono esattamente come gli ingegneri e gli architetti degli errori che commettono nello svolgimento della professione, come confermato dalla magistratura.
Cosa dice la giurisprudenza ?
Ad esempio la Suprema Corte di Cassazione stabilisce nella sentenza n.8412/2015, che “è dovere primario dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori il proporre polizze assicurative realmente utili per le esigenze dell’assicurato. Tali doveri scaturiscono dagli artt. 1175 – 1337 – 1375 cc e la loro violazione costituisce una condotta negligente ai sensi dell’art. 1176 CC”.
Analogamente con Sentenza del 20/02/2014 il Giudice del Tribunale Vicenza ha ritenuto l’Agente responsabile della mancata copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 1337 e seg. C.C. per non aver esattamente informato la controparte dell’esistenza di una causa di inoperatività del contratto, tenendo un comportamento superficiale e negligente. Interessante il passaggio in cui il Giudice osserva che “non può essere addebitato a colpa del cliente il fatto di non aver letto attentamente ogni clausola della polizza, tra cui la clausola che sospendeva per i primi mesi l’operatività, visto che, per comune esperienza di qualunque cittadino che non sia un esperto del ramo conoscitivo, le polizze assicurative sono assai complesse, di difficile lettura e faticoso coordinamento delle varie clausole fra di loro, ed è proprio per questo che il cliente si affida ad un Agente assicurativo di propria fiducia, dal quale si fa spiegare il contenuto e oggetto della polizza”.
Anche la più recente Sentenza di Cassazione n. 9140/2016 prevede al Punto 19: “è di “fulminate evidenza” che il professionista “è in realtà, il più delle volte sguarnito di esaustive informazioni in ordine ai complessi meccanismi giuridici che governano il sistema della responsabilità civile”.
Purtroppo in genere i clienti/assicurati non sono al corrente degli obblighi e delle responsabilità professionali degli intermediari e in caso di rigetto di un sinistro tendono ad attribuire esclusivamente a sé stessi la responsabilità di non aver letto con la dovuta attenzione il contratto sottoscritto, sottostimando le responsabilità dell'intermediario.
Conclusione
È evidentemente buona prassi leggere sempre ed impegnarsi per comprendere ciò che si sta sottoscrivendo, ma è altrettanto vero che, per parte sua, il professionista intermediario deve prestare una consulenza responsabile, pena rispondere al cliente della propria condotta negligente.
Vale la pena di sottolineare che tale impostazione è valida sempre, sia per i contratti conclusi de visu sia per quelli conclusi con vendita a distanza, tantè che altri operatori del settore (es. Willis, Marsh, AON ...ecc.) che vendono polizze da piattaforma online non richiedono al potenziale cliente di autodichiararsi l’adeguatezza della polizza, come invece abbiamo visto che accade, inspiegabilmente, nel caso di Assigeco.
Attendiamo fiduciosi l’autorevole intervento di Inarcassa
CRISTINA MARSETTI (c.marsetti@allins.it)
Ingegnere libero professionista e consulente assicurativo