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SUPERBONUS 110% - Cosa cambia a seguito degli emendamenti approvati a fine 2020?
Con la modifica della legge di bilancio l'obbligo di sottoscrizione della polizza professionale previsto dall'art. 119, comma 14 si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:
• non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
• preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
• garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
I professionisti sono effettivamente tutelati da un’assicurazione con le suddette caratteristiche minime?
I professionisti si chiedono pertanto se debbano stipulare una “polizza ad hoc” per le asseverazioni, qualora abbiano una polizza RC professionale “di base” con massimale di almeno € 500.000.
A mio parere i professionisti dovrebbero invece chiedersi se saranno effettivamente tutelati da un’assicurazione con le suddette caratteristiche minime.
La risposta è negativa per vari motivi.
1. L’Agenzia delle Entrate può contestare un’asseverazione infedele fino a 8 anni, con conseguente diritto del cittadino a contestare l'errore professionale da asseverazione nei confronti del professionista nei termini della prescrizione per attività professionale (quindi altri 5 anni o 10 anni a seconda). È evidente, pertanto un'ULTRATTIVITÀ di CINQUE ANNI, perdi più imposta solo IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ è una caratteristica assolutamente insufficiente a "garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata".
2. L’operatività temporale in CLAIMS MADE non dà nessuna certezza di protezione per il fatto che sarà la polizza in vigore al momento della contestazione dell’errore (…potenzialmente molto più avanti nel tempo) ad attivarsi ed essa potrebbe escludere i danni correlati alle asseverazioni infedeli. Clicca qui per approfondire l’argomento.
3. inoltre l’assicurazione potrebbe coprire le asseverazioni, ma escludere “danni o responsabilità derivanti direttamente o indirettamente da errore od omissione in attività -comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti”, esclusione di recente introduzione in alcune polizze Lloyd’s.
Ad esempio, è coperto il professionista che ha commesso un errore nella redazione di un’APE (Attestato di Prestazione Energetica), prestazione connessa all'ottenimento di un beneficio fiscale? L’esclusione suddetta lascia adito a molti dubbi perché non è chiaro se il termine "finanziamenti" comprenda anche le “detrazioni fiscali”, gli “incentivi” e i “contributi” ed anche i termini “indirettamente” e “connesse”” lasciano spazio ad interpretazioni.
4. Il massimale di 500.000 euro potrebbe essere assolutamente insufficiente a tutelare il professionista.
Evidenzio infine che l’obbligo di una copertura assicurativa “dedicata” permane, per due motivi:
- lo schema tipo di asseverazione per la riqualificazione energetica prevede ancora che l’assicurazione debba essere stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’Art.119 del DL 34/2020 e per le asseverazioni relative alla riqualificazione sismica il modello di asseverazione prevede ancora che il professionista dichiari “il possesso della polizza assicurativa di cui alla L.77/2020 -art.119, comma 14, per la presente asseverazione”,
- secondo il vocabolario italiano, la parola “SPECIFICO” significa che: ha caratteri propri, peculiari, ben determinati, limitato a un ambito particolare, ben determinato.
Considerazioni sulla proposta di alcune compagnie di assicurazione di vincolare una parte del massimale della polizza base
La soluzione di “dedicare” una parte del massimale della polizza base alle asseverazioni è conforme al decreto, ma non comporta nessun vantaggio, neppure la gratuità pubblicizzata, ad esempio, da Assigeco, l’assicuratore di Inarcassa.
Riporto di seguito gli svantaggi.
1. Rischio di trovarsi privi di copertura quando l’Agenzia delle Entrate contesterà l’asseverazione infedele. Poiché le RC professionali sono in claims made e sarà pertanto la polizza in vigore al momento della contestazione che dovrà risarcire il danno, ad ogni rinnovo della polizza di base, per almeno 10 anni, è necessario verificare che la nuova polizza non abbia cavilli che escludono/limitano la copertura rispetto alle asseverazioni infedeli.
E, cosa più importante, nessuno garantisce che le compagnie di assicurazione che oggi prestano la garanzia "superbonus" manterranno questa copertura nel tempo e non introducano altre esclusioni (esempio coronavirus) che inducano il professionista a cercare un’altra assicurazione. La polizza dedicata e con ultrattività/postuma contrattualmente inclusa sin dalla stipula non presenta questo rischio.
2. Costo maggiore. "dedicare" una parte del massimale della propria polizza di Responsabilità Civile Professionale di base alle asseverazioni comporta la necessità di alzare il massimale, affinchè continui ad essere idoneo per le altre prestazioni professionali. E tale massimale dovrà essere mantenuto per 10 anni (periodo in cui l’agenzia delle Entrate può contestare l ’asseverazione infedele). Siamo quindi sicuri che la somma di tutti i premi annuali sia inferiore al premio "una tantum" della polizza dedicata?
3. Difficoltà di calcolo del costo dell’assicurazione da attribuire ad ogni cliente e conseguente difficoltà a farselo riconoscere.
Poiché il rischio delle asseverazioni è temporaneo, nel senso che alla data del 30 giugno 2022 cesserà, e molto alto, la soluzione migliore è senza dubbio coprirlo con una polizza specifica che preveda la postuma/ultrattività decennale già all’acquisto dell’assicurazione
Conclusione
Il Decreto Rilancio non impone le caratteristiche minime che devono avere le assicurazioni per tutelare efficacemente l’asseverante, i suoi clienti e lo Stato.
Per non avere sorprese in caso di sinistro è fondamentale quindi che il professionista non comperi le assicurazioni online
e neppure da un “DISTRIBUTORE DI POLIZZE”, ma si affidi ad un “CONSULENTE ASSICURATIVO” SPECIALIZZATO per i tecnici (Clicca qui per saperne di più), cioè ad un Professionista che sia in grado di proteggere efficacemente il patrimonio dell’assicurato sin dalla fase di scelta della polizza più adeguata e che sappia assisterlo in caso di sinistro.
CRISTINA MARSETTI (c.marsetti@allins.it)
Ingegnere libero professionista e consulente assicurativo
Pubblicato su “Lavori Pubblici” il 07/01/2021