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L’ESCLUSIONE ALLA RIVALSA chiesta da alcuni enti come Terna, Eni, Edison
Il DPR n.137/2012 ha introdotto l’obbligo per il professionista di “stipulare … idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.
Può tuttavia accadere che sia il cliente del professionista/assicurato responsabile di un danno a sé stesso.
Esempio.
Un’azienda esegue il rilievo del proprio stabilimento e incarica un professionista di eseguire il progetto di ampliamento, sulla base del rilievo.
Se in fase di realizzazione dell’ampliamento emerge un errore del rilievo e l’azienda ha un danno, la colpa è evidentemente dell’azienda, non del Professionista.
Come opera l’assicurazione del professionista nella suddetta situazione?
L’assicurazione del professionista, pagato il risarcimento all’azienda, si surroga nei diritti dell’assicurato come previsto dall’art. 1916 del Codice Civile e agisce nei confronti del responsabile del sinistro (l’azienda stessa) per recuperare le somme pagate al danneggiato (l’azienda stessa) a titolo di risarcimento.
Cosa chiedono alcuni enti/aziende ai professionisti tecnici per poter lavorare con loro?
Alcuni enti/aziende come Terna, Autostrade per l’Italia, Eni, Edison pretendono dai Professionisti, cui chiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, che la loro compagnia di assicurazione rinunci ai propri diritti di rivalsa nei loro confronti. A volte l’ente chiede l’esclusione della rivalsa addirittura rispetto ai suoi consulenti.
Cosa comporta l’esclusione della rivalsa ?
L’esclusione della rivalsa dell’assicurazione nei confronti di ulteriori soggetti oltre a quelli previsti dal C.C. e dalle condizioni di polizza comporta un potenziale aumento di rischio per la compagnia di assicurazione, la quale non potrà recuperare il risarcimento del sinistro rivalendosi sul soggetto che ha effettivamente commesso l’errore.
E’ quindi corretto che la compagnia richieda un premio aggiuntivo per l’esclusione della rivalsa.
Cosa rischia il professionista se l’assicurazione accetta l’esclusione della rivalsa verso un ente?
L’esclusione della rivalsa verso un cliente e i suoi consulenti comporta per il professionista un aumento di rischio. Se difatti il cliente del professionista commettesse un errore (come nell’esempio precedente), la compagnia del professionista pagherà il sinistro e non potrà rivalersi sul cliente a causa dell’esclusione della rivalsa nei suoi confronti. Quindi il risarcimento rimarrà in carico al professionista, anche se non ha commesso nessun errore e il professionista stesso dovrà pagare di più l’assicurazione al successivo rinnovo.
Conseguenze per i Professionisti i cui intermediari non hanno esposto preventivamente tale problematica
La compagnia di assicurazione non è obbligata ad escludere la rivalsa nei confronti di ulteriori soggetti oltre a quelli previsti dal C.C. e dalle condizioni di polizza.
Se in corso di polizza un potenziale cliente pone come condizione necessaria all’affidamento di un incarico l’esclusione della rivalsa nei suoi confronti, il professionista non lo potrà assumere se la compagnia di assicurazione non la concede.
Raccomandazione importante
A fronte di una tale complessità e necessità di notevole perizia per la costituzione di un soddisfacente sistema di coperture assicurative personalizzate, si evidenzia come sia fondamentale avvalersi della consulenza di un intermediario esperto, il cui valore non si misura all’atto della stipula rapportandolo a qualche euro in più o in meno sul premio di polizza.
Clicca qui per vedere il video che indica “Come distinguere i consulenti assicurativi dai distributori di polizze”.
CRISTINA MARSETTI (c.marsetti@allins.it)
Ingegnere, broker e consulente assicurativo
FRANCESCO NASTASI (f.nastasi@allins.it)
Ingegnere e consulente assicurativo