La "Deeming clause"

Il dilagare nel mercato assicurativo di modelli contrattuali anglosassoni costringe, con sempre maggior frequenza, utenti e operatori ad un forzato confronto con termini inglesi che identificano pattuizioni particolari e specifiche, che non sono forse di immediata comprensione per la maggior parte di noi, ma che è molto importante comprendere.


Cosa significa “claims made” ?
Il termine “claims made” identifica il regime assicurativo con cui operano pressoché tutte le polizze di responsabilità civile professionale presenti sul mercato e che prevede in sostanza:
- che la garanzia sia operante per tutte e sole le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato, e da questi denunciate all’assicuratore, durante il periodo di vigenza della polizza;
- che la garanzia, inoltre, sia operante a condizione che la condotta colposa del professionista sia avvenuta durante il periodo stesso di vigenza della polizza o durante il periodo di retroattività ivi previsto.
Allo scadere della polizza ed in caso di mancata stipula di una garanzia postuma, in sostanza, viene meno il diritto dell’assicurato di presentare nuove denunce e conseguentemente decade ogni obbligo da parte degli assicuratori relativamente alle richieste di risarcimento presentate oltre i termini.


Un caso concreto (reale).
Ad un ingegnere viene segnalato da un proprio cliente un cedimento strutturale di un balcone perché, come verrà accertato in seguito, lo strutturista calcolatore e DL, ha omesso di:
- calcolare l’armatura del balcone,
- andare in cantiere per verificare l’esecuzione dei lavori,
- applicare la nuova normativa antisismica,
- depositare la variante e le integrazioni del progetto delle strutture.
Il balcone rischia di crollare, con gravi conseguenze per l’edificio oltreché con il rischio di danni a persone e cose. Il buon senso impone dunque al professionista di cercare di porre rimedio alla situazione mettendo in sicurezza il balcone e l’edificio. Parallelamente l’articolo 1898 del Codice Civile gli impone di denunciare all’assicuratore l’aggravamento del rischio, esponendolo alla possibilità di vedersi negato il rinnovo della polizza alla prima scadenza. Inoltre, e di conseguenza, nel caso in cui la richiesta di risarcimento del cliente si verificasse a polizza scaduta e non rinnovata, ciò comporterebbe di vedersi negato anche il risarcimento del sinistro.
Per contro, se il professionista non denunciasse la circostanza, anche l’assicuratore correrebbe per parte sua dei rischi ed in primis quello di dover risarcire un danno molto più grave (nell’esempio le conseguenze di un crollo rovinoso) che si sarebbe potuto, forse, evitare.


Cos’è la “deeming clause” ?
Per ovviare a questa “contrapposizione di interessi” alcune polizze di tipo claims made prevedono la clausola denominata “deeming clause”, ovvero il patto contrattuale che permette all’assicurato di tenere in copertura anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza e che siano conseguenti e/o collegate a circostanze denunciate in corso di vigenza della polizza stessa. Il disposto (il cui nome è correlato al verbo “to deem” ovvero “giudicare, ritenere”) tutela dunque l’assicurato nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, venisse a conoscenza di una circostanza che potesse potenzialmente essere preludio di una richiesta danni, ma che non fosse al momento ancora correlabile ad una vera e propria richiesta di risarcimento formalizzata da parte del danneggiato, elemento, quest'ultimo, indispensabile per l'apertura di un sinistro.
In sostanza, in assenza della “deeming clause” l’assicurato che durante la vigenza della polizza comunicasse alla compagnia una circostanza di potenziale danno – senza cioè avere ricevuto una formale richiesta di risarcimento dal danneggiato – potrebbe vedersi negare dall’assicuratore l'apertura del sinistro proprio a causa dell’assenza della formale richiesta risarcitoria ed essere disdettato dalla compagnia, situazione alquanto paradossale, ma effettivamente possibile!


Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della “deeming clause” per l’assicuratore?
È evidente che la “deeming clause” comporta per l’assicuratore l’indubbio svantaggio di dover allungare il trigger della polizza, vanificando di fatto i limiti posti dal regime di claims made: in altre parole, una volta denunciata la circostanza, l'assicurazione dovrà tenere in copertura anche una richiesta di risarcimento che arrivasse molti anni dopo la scadenza della polizza. D'altro canto la “deeming clause” consente all'assicuratore di conoscere per tempo una situazione di rischio, permettendogli di organizzare una propria linea difensiva e porre in atto rimedi potenzialmente idonei a ridurre l'esborso per il danno che potrebbe essere tenuta a risarcire a fronte di una denuncia differita nel futuro. Inoltre, nel caso di circostanze ricorrenti - un esempio siano i procedimenti di verifica del GSE, ove il problema riscontrato per alcuni assicurati è suscettibile di ripetersi analogamente per altri assicurati - la clausola consente all’assicuratore di modificare tempestivamente la propria strategia di assunzione del rischio, i propri prodotti e le proprie tariffe.


Qual è la conseguenza per l’assicurato della mancanza della “deeming clause” nella sua RC professionale?
La “deeming clause”, inoltre, è particolarmente importante nel caso in cui il professionista sia a conoscenza di circostanze e intenda cambiare polizza/compagnia assicurativa: difatti nessuna polizza può tenere in copertura le richieste di risarcimento eventualmente derivanti da circostanze già note all’assicurato al momento della stipula (oltre che, valga qui la ripetizione per chiarezza, le richieste di risarcimento vere e proprie già avanzate da terzi all’assicurato prima della stipula della nuova polizza). Ed infatti, al momento della stipula di una nuova polizza, il professionista è chiamato a dichiarare nel questionario pre-assuntivo di essere/non essere a conoscenza di richieste di risarcimento e/o di circostanze. Nel caso di presenza di richieste di risarcimento/circostanze note, le stesse vengono espressamente escluse dalla copertura assicurativa e rappresentano per di più un elemento di valutazione da parte della compagnia per la determinazione del premio, costituendo un indice del “fattore di rischio” dell’assicurato.
In assenza, quindi, della “deeming clause” (come nel caso delle polizze tradizionali del mercato italiano), il professionista che sia a conoscenza di una situazione (“circostanza”) da cui possa derivare in futuro una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, è di fatto costretto, per avere possibilità di mantenere la copertura, a restare assicurato con la stessa compagnia fino al momento della formalizzazione della richiesta di risarcimento, poiché questo è il solo modo possibile per poter aprire il relativo sinistro (che, come detto, in quanto noto non sarebbe in copertura di nessuna nuova polizza).
In presenza invece della “deeming clause”, una volta denunciata una circostanza alla compagnia della polizza in vigore, detta compagnia dovrà tenere in copertura qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente e/o collegata alla circostanza denunciatale, e ciò indipendentemente dall’eventuale scelta dell'assicurato di cambiare compagnia assicuratrice.


Raccomandazione importante
A fronte di una tale complessità e necessità di notevole perizia per la costituzione di un soddisfacente sistema di coperture assicurative personalizzate, evidenzio come sia fondamentale, per stipulare le proprie polizze, avvalersi della consulenza di un intermediario esperto, il cui valore non si misura all’atto della stipula rapportandolo a qualche euro in più o in meno sul premio di polizza, ma si constata nel momento del sinistro quando la sua capacità emergerà nella solidità ed efficacia delle coperture che consentiranno l’agevole superamento delle conseguenze di un evento negativo.


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CRISTINA MARSETTI (c.marsetti@allins.it)
Ingegnere libero professionista e consulente assicurativo