L'esclusione B.7.4 - Attività connesse alla concessione di finanziamenti

La Polizza RC professionale in convenzione di Inarcassa è un ottimo strumento di tutela per un Professionista e offre certamente i vantaggi e punti di forza pubblicizzati, ma vale la pena evidenziare alcuni aspetti che ogni ingegnere ed architetto interessato alla stipula della polizza dovrebbe conoscere e ben comprendere per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese in caso di sinistro.
Quali prestazioni copre la polizza RC professionale in convenzione Inarcassa?
La polizza in convenzione è di tipo "all risks", cioè tutela l’assicurato rispetto a qualunque richiesta danni ad eccezione dei casi indicati all’art. B7 - Esclusioni.
Alcune delle esclusioni ivi elencate sono facilmente ed immediatamente comprensibili all’ingegnere e all’architetto che stipula l’assicurazione, mentre altre lo sono meno: del resto probabilmente solo pochi leggono effettivamente prima della stipula le clausole di polizza, anche in virtù della fiducia che ripongono nella propria Cassa.
Sul sito di Inarcassa difatti è indicato che “la Polizza copre tutti i servizi forniti dall’associato a prescindere dall’attività esercitata e dalle sue modalità di esercizio” e che “le esclusioni sono drasticamente circoscritte, sia nel numero, sia nella loro portata.”
Quali prestazioni professionali connesse alla concessione di finanziamenti sono coperte dall’assicurazione?
Volendo entrare nel merito di dette Esclusioni, non risulta in particolare ben chiaro cosa l’assicurazione non copra rispetto all’esclusione B.7.4 - GESTIONE DI POLIZZE DI ASSICURAZIONE E CONSULENZA FINANZIARIA -“Gli Assicuratori non rispondono per i Reclami relativi a qualsiasi errore od omissione da parte dell’Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché connessi alla concessione di finanziamenti, o alla consulenza fiscale, o in materia di investimenti, ferma la copertura quando tali attività siano finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o siano diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione principale svolta in ragione dell’Attività Professionale.”
Un nostro attento Collega, volendo meglio comprendere la portata dell'esclusione, ha pertanto chiesto ad Assigeco di chiarire se fossero in copertura le seguenti attività professionali:
- Prestazioni connesse a lavori incentivati ai sensi del DM 11 gennaio 2017 e ss.mm.ii e relative al Meccanismo dei Certificati Bianchi;
- Prestazioni connesse a lavori eseguiti in regime di sostegno ai sensi del DM 5 settembre 2011 e ss.mm.ii per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR) per conto di soggetti terzi;
- Prestazioni connesse a lavori incentivati ai sensi del DM 16 febbraio 2016 “Conto Termico 2.0”;
- Prestazioni connesse a lavori incentivati ad esempio da Fondi Europei di Sviluppo Regionale connessi quindi alla partecipazione di bandi per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese;
- Prestazioni connesse a lavori che beneficiano di detrazioni fiscali (interventi di riqualificazione energetica o di ristrutturazione);
- Prestazioni connesse all’ottenimento del contributo del GSE;
- Prestazioni connesse a finanziamenti e/o mutui;
- Prestazioni connesse ai contributi post-sisma;
- Perizie giurate nell’ambito di progetti e piani di investimento, finanziamento, ricerca industriale relativa a beni strumentali, infrastrutture tecnologiche e nei processi di trasformazione tecnologica e digitale (industria 4.0).
La risposta di Assigeco
“Vale quanto previsto dall’esclusione B74.” Si tratta della tipica risposta elusiva delle assicurazioni.
La risposta del Presidente di Inarcassa
Più chiara invece la risposta del Presidente di Inarcassa cui il Collega, a fronte dell'inconsistente risposta di Assigeco, ha sottoposto il medesimo quesito: il Presidente infatti chiarisce che “la polizza esclude tassativamente le attività finalizzate alla concessione di finanziamenti” e spiega che “la questione è peraltro già emersa in sede di commissione tecnica”, ma “ipotizzando di inserire un rischio di questa natura sulle coperture attuali è evidente che si avrebbe un incremento di premio a carico della collettività a fronte di una esigenza che abbiamo verificato essere molto limitata.”
Considerazioni sulla risposta del Presidente di Inarcassa
Innanzitutto l'Arch. Santoro è consapevole che l'affermazione suddetta espone sé stesso e l'Ente di cui è Presidente ad una eventuale azione di responsabilità che l’iscritto/assicurato potrebbe intentare per aver confidato nella bontà della copertura da Inarcassa sponsorizzata pur sapendo che la stessa nel caso di specie non è operante?
Inoltre, tralasciando per il momento considerazioni in merito a quanti colleghi siano effettivamente coinvolti in pratiche per l'ottenimento di finanziamenti connessi all'esecuzione di opere di vario tipo (come ad es. quelle sopra elencate), viene quantomeno spontaneo chiedersi chi ed in quale modo abbia verificato tali esigenze degli ingegneri e degli architetti ritrovandole limitate.
D'altra parte non è nemmeno chiaro il motivo per cui questa esclusione non venga esplicitamente evidenziata all’assicurando come invece prevede l’Art. 58 del Reg. IVASS n°40/2018 che, appunto, impone al distributore – cioè Assigeco – di informare l’assicurando, con apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall’intermediario, di tutti i motivi per cui il contratto non è coerente al suo obiettivo di tutela.
Quello che infatti interessa al legislatore non è tanto di imporre alla compagnia di assicurare una determinata prestazione (prestazione che in questo caso chiaramente l'assicuratore Lloyd's con distributore Assigeco non vuole includere nelle sue coperture), quanto invece di fare sì che l'assicurando sia consapevole di tale "non operatività" in modo da consentirgli di effettuare un'eventuale ricerca di mercato e di acquistare consapevolmente una polizza che soddisfi effettivamente le proprie esigenze e tuteli il proprio patrimonio personale.
Invece di ipotizzare semplicemente che pochi siano interessati alla garanzia in questione, potrebbe essere utile prevedere nel merito una clausola specifica, da attivare su richiesta dell'assicurando e con premio aggiuntivo da pagare ad hoc. Oppure, per invogliare le compagnie ad assicurare tali attività, potrebbe essere di utile l'elaborazione da parte di Inarcassa di "procedure specifiche" a cui il Professionista debba attenersi nello svolgimento di tali attività.
La Commissione tecnica menzionata dall’Arch Santoro dovrebbe essere il luogo ideale nel quale affrontare le necessità dei Nostri Colleghi, anche fossero poco numerosi.
Conclusione
Rinnovo pertanto, formalmente e pubblicamente, alla nostra Cassa previdenziale la mia disponibilità, sinora inspiegabilmente sempre declinata, a far parte della commissione tecnica per condividere l’esperienza ultradecennale che ho maturata in ambito assicurativo, al fine di promuovere un dibattito costruttivo e fruttuoso nell'interesse di tutti gli iscritti.
Tengo a precisare che non offro ad Inarcassa la mia consulenza (che offro invece ai Colleghi), bensì la condivisione della mia esperienza.
Ritengo infatti che i Nostri Colleghi abbiano sì bisogno di una buona polizza, ma anche e soprattutto di consulenza e assistenza continuativa in fase di stipula, nella gestione quotidiana della polizza ed in caso di sinistro. Perciò l'offerta della mia consulenza, richiesta a libera scelta dal collega, potrebbe rappresentare un fiore all’occhiello per Inarcassa, nell'ottica di poter così garantire agli ingegneri ed architetti di operare con serenità nella propria professione, sapendo di poter contare su un Collega che conosce perfettamente l’attività assicurata ed ha compreso tutte quelle clausole che le assicurazioni scrivono piccole piccole.
CRISTINA MARSETTI (c.marsetti@allins.it)
Ingegnere libero professionista e consulente assicurativo